Cos’è e quando è obbligatorio l’attestato di prestazione
energetica?
L’attuale normativa prevede l’obbligo in caso di locazione e vendita dell’immobile, ma vi sono tuttavia casi particolari.
Ma a cosa serve l’Ape, quando è obbligatorio e quando no, quali sono le sanzioni previste per chi omette di allegare al contratto di locazione o di vendita la suddetta certificazione energetica?
L’attuale normativa prevede l’obbligo in caso di locazione e vendita dell’immobile, ma vi sono tuttavia casi particolari.
Ma a cosa serve l’Ape, quando è obbligatorio e quando no, quali sono le sanzioni previste per chi omette di allegare al contratto di locazione o di vendita la suddetta certificazione energetica?
L’attestato di prestazione energetica (o Ape) è un
certificato redatto da tecnici abilitati per stabilire qual è il consumo
energetico di un immobile, sia esso residenziale o commerciale. Se si desidera
vendere o locare un immobile, il proprietario è tenuto a far redigere
dai professionisti abilitati l’attestato di prestazione energetica. Si
tratta di un documento che dura un massimo di 10 anni dalla data di emissione,
con il quale vengono descritti consumi e prestazioni energetiche dell’immobile.
L’Ape classifica gli immobili in una scala che va da
A e G così strutturata:
Le linee guida per la certificazione energetica
degli immobili sono state aggiornate con il Decreto
Ministeriale del 26 giugno 2015, nel quale si prevede che l’Ape verrà
redatta valutando le performance relative a:
- climatizzazione
invernale;
- climatizzazione
estiva;
- produzione
di acqua calda sanitaria;
- ventilazione;
- illuminazione
artificiale (soltanto per immobili non residenziali);
- trasporto
di persone o cose (immobili non residenziali).
Ape, attestato di prestazione energetica - quando non è
obbligatorio
Generalmente l’Ape è obbligatoria per attestare le
prestazioni energetiche dell’immobile in caso di vendita e locazione, ma vi sono
specifici casi in cui non è richiesta.
Tutte le esenzioni dalla predisposizione
del certificato di prestazione energetica sono contenuti
nell’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 192/2005, così come richiamati
dal Decreto Ministeriale del 2015.
L’Ape non è necessaria quindi nei seguenti
casi:
- edifici
industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze
del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o
le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la
climatizzazione;
- edifici
agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
- fabbricati
isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché
scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- edifici
che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla
base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R.
26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede
l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali
box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture
stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- edifici
adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- i
ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto
notarile;
- i
fabbricati in costruzione «al rustico» o nello stato di «scheletro
strutturale» purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto
notarile.
Ape, attestato di prestazione energetica - quanto costa e
a chi richiederlo
Non esiste un tariffario fisso per le prestazioni
professionali. Pertanto è possibile confrontare diverse offerte, a seconda del
tecnico abilitato a cui ci si rivolge.
Possiamo comunque affermare che per richiedere l’Ape, il costo
medio si aggira intorno ai 200 euro.
Ovviamente il tutto dipende anche dalla tipologia
di immobile per il quale si richiede l’Ape e dalle caratteristiche
dello stesso. I tecnici abilitati a redigere l’attestato di prestazione
energetica sono i progettisti di edifici e impianti, ovvero ingegneri, geometri
ed architetti.
Le sanzioni
Per concludere, vediamo quali sono le sanzioni previste
in caso di omissione dalla certificazione energetica dell’immobile:
- il certificatore
professionista che redige l’Ape è sottoposto a sanzione tra i 700
e i 4.200 euro in caso di mancato rispetto di criteri e metodologie. Se
rilascia attestato di prestazione energetica non veritiero incorre in una
sanzione pari all’ 80% del compenso e agli eventuali provvedimenti disciplinari
dell’ordine di appartenenza;
- il venditore,
per immobili privi di attestazione Ape, incorrono in sanzione tra i 3.000
e i 18.000 euro;
- il proprietario
di immobile affittato, senza essere dotato di Ape, incorre in
sanzione variabile tra i 1.000 e i 4.000 euro;
- per annunci
di immobili dati in vendita o affitto, che non indicano la classe
energetica dell’immobile, la sanzione si applica in misura pari a 500 e
3.000 euro.
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