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La CERTIFICAZIONE ENERGETICA: quando non è obbligatoria, costo e sanzioni





Cos’è e quando è obbligatorio l’attestato di prestazione energetica
L’attuale normativa prevede l’obbligo in caso di locazione e vendita dell’immobile, ma vi sono tuttavia casi particolari. 
Ma a cosa serve l’Ape, quando è obbligatorio e quando no, quali sono le sanzioni previste per chi omette di allegare al contratto di locazione o di vendita la suddetta certificazione energetica?

L’attestato di prestazione energetica (o Ape) è un certificato redatto da tecnici abilitati per stabilire qual è il consumo energetico di un immobile, sia esso residenziale o commerciale. Se si desidera vendere o locare un immobile, il proprietario è tenuto a far redigere dai professionisti abilitati l’attestato di prestazione energetica. Si tratta di un documento che dura un massimo di 10 anni dalla data di emissione, con il quale vengono descritti consumi e prestazioni energetiche dell’immobile.

L’Ape classifica gli immobili in una scala che va da A e G così strutturata:






Le linee guida per la certificazione energetica degli immobili sono state aggiornate con il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, nel quale si prevede che l’Ape verrà redatta valutando le performance relative a:

  • climatizzazione invernale;
  • climatizzazione estiva;
  • produzione di acqua calda sanitaria;
  • ventilazione;
  • illuminazione artificiale (soltanto per immobili non residenziali);
  • trasporto di persone o cose (immobili non residenziali).


Ape, attestato di prestazione energetica -  quando non è obbligatorio

Generalmente l’Ape è obbligatoria per attestare le prestazioni energetiche dell’immobile in caso di vendita e locazione, ma vi sono specifici casi in cui non è richiesta.

Tutte le esenzioni dalla predisposizione del certificato di prestazione energetica sono contenuti nell’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 192/2005, così come richiamati dal Decreto Ministeriale del 2015.

L’Ape non è necessaria quindi nei seguenti casi:

  • edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
  • edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
  • fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
  • edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
  • i fabbricati in costruzione «al rustico» o nello stato di «scheletro strutturale» purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.


Ape, attestato di prestazione energetica -  quanto costa e a chi richiederlo

Non esiste un tariffario fisso per le prestazioni professionali. Pertanto è possibile confrontare diverse offerte, a seconda del tecnico abilitato a cui ci si rivolge.
Possiamo comunque affermare che per richiedere l’Ape, il costo medio si aggira intorno ai 200 euro.
Ovviamente il tutto dipende anche dalla tipologia di immobile per il quale si richiede l’Ape e dalle caratteristiche dello stesso. I tecnici abilitati a redigere l’attestato di prestazione energetica sono i progettisti di edifici e impianti, ovvero ingegneri, geometri ed architetti.


Le sanzioni

Per concludere, vediamo quali sono le sanzioni previste in caso di omissione dalla certificazione energetica dell’immobile:

  • il certificatore professionista che redige l’Ape è sottoposto a sanzione tra i 700 e i 4.200 euro in caso di mancato rispetto di criteri e metodologie. Se rilascia attestato di prestazione energetica non veritiero incorre in una sanzione pari all’ 80% del compenso e agli eventuali provvedimenti disciplinari dell’ordine di appartenenza;
  • il venditore, per immobili privi di attestazione Ape, incorrono in sanzione tra i 3.000 e i 18.000 euro;
  • il proprietario di immobile affittato, senza essere dotato di Ape, incorre in sanzione variabile tra i 1.000 e i 4.000 euro;
  • per annunci di immobili dati in vendita o affitto, che non indicano la classe energetica dell’immobile, la sanzione si applica in misura pari a 500 e 3.000 euro.


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