Anche le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali effettuate dalle imprese possono essere assoggettate ad Iva con il Regime dell’Inversione Contabile "Reverse Charge".
Secondo la lett. a-bis), contenuta nell’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, si assoggettano al meccanismo del “Reverse Charge” tutte le cessioni di fabbricati, abitativi e non, che risultano imponibili ai fini Iva per opzione e non per obbligo (ovvero per le quali il cedente è tenuto all’assoggettamento al tributo seguendo i metodi tradizionali).
Un esempio di cessione imponibile Iva per obbligo è la vendita di un immobile, abitativo o strumentale, posta in essere dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato l'immobile in oggetto, entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori.
CHI SONO I SOGGETTI A CUI SI APPLICA IL REVERSE CHARGE?
L’applicazione del "Reverse Charge" presuppone che l’acquirente sia un soggetto passivo Iva stabilito in Italia.
Nel caso, invece, in cui l’acquirente sia un “privato”, rimane applicabile l’ordinario meccanismo dell’addebito con rivalsa in fattura, anche se la cessione è imponibile ai fini Iva, per effetto dell’ opzione esercitata nell’atto di compravendita.
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